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Moto e motorini non possono circolare con neve o ghiaccio al suolo, anche se montano M+S
E’ stata recentemente resa disponibile la circolare datata 27 maggio 2016 del ministero delle infrastrutture e trasporti n. 12424-div3-c che, come peraltro richiamato espressamente nella stessa, non fa altro che confermare quanto riportato nella circolare del ministero dei trasporti n. 103 del 1995. Infatti, si ribadisce che ciclomotori e motocicli possono montare, nello specifico periodo stagionale, pneumatici di tipo m+s con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione fino ad un minimo di m (130 km/h), senza alcuna necessità di modificare il citato documento di circolazione. Tutto ciò in perfetta analogia a quanto prescritto nellacircolare ministeriale n. 104 del 1995 riguardante i pneumatici per vetture che, del pari, prevede per pneumatici di tipo m+s la possibilità di ridurre il codice di velocità fino a q (160 km/h). Tali chiarimenti ministeriali vanno però analizzati ed inquadrati considerando anche la specifica e ben più recente direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 n. Prot. Ru\\1580, che disciplina la “circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve”. Tale direttiva di fatto esenta i ciclomotori/motocicli dal dover rispettare le ordinanze invernali consentendo quindi a questi veicoli la possibilità di circolare durante il periodo invernale senza l’obbligo di dover montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve ovvero avere catene a bordo. Questa direttiva impone altresì esplicitamente il divieto di circolazione dei suddetti veicoli a due ruote in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto. Per completare l’analisi va considerata infine la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. Prot. 1049 del 17 gennaio 2014 che ha stabilito che cosa s’intenda per “periodo stagionale di riferimento”, ovverosia il lasso di tempo di vigenza delle ordinanze invernali, cioè dal 15 novembre al 15 aprile. I veicoli che montano pneumatici di tipo m+s con gli ammessi inferiori codici di velocità, hanno la possibilità di circolare anche un mese prima e un mese dopo rispetto al periodo di vigenza delle ordinanze, così da poter effettuare le opportune operazioni di montaggio/smontaggio. In conclusione appare del tutto chiaro che sui ciclomotori e motocicli si possano montare dal 15 ottobre al 15 maggio pneumatici marcati m+s con un codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione purché non inferiore a m (130 km/h). I veicoli così equipaggiati non possono circolare negli altri periodi dell’anno, ovverosia dal 16 maggio al 14 ottobre. Inoltre, tutti i ciclomotori e i motocicli non possono circolare in caso di neve o ghiaccio al suolo o in presenza di nevicata in atto, a prescindere dal tipo di pneumatico montato e dal suo codice di velocità. Si tratta di una prescrizione di legge giustificata da chiare motivazioni tecniche note anche al ministero dei trasporti. Infatti, i pneumatici per due ruote marcati m+s sono prevalentemente destinati ad un impiego fuori strada o per particolari versioni di scooter. Essi consentono un miglior grip su fondi sdrucciolevoli, in particolare su fango, strade bianche, ecc. E non specificatamente su neve o ghiaccio. “il gruppo produttori pneumatici di assogomma” – afferma il direttore di assogomma, fabio bertolotti – “invita tutti i rivenditori specialisti, gli operatori di settore ed in particolare gli utilizzatori finali di pneumatici moto a prendere atto di quanto sopra, sollevando sin d’ora tutte le case costruttrici rappresentate da eventuali impieghi impropri rispetto a quanto chiaramente disciplinato da legge e come ribadito nelle raccomandazioni fornite dai principali costruttori di questi pneumatici. Qualsiasi altra affermazione o informazione in materia” – prosegue bertolotti – “attribuita arbitrariamente ad assogomma, è da considerarsi priva sia di fondamento tecnico che giuridico e pertanto non condivisa dall’associazione e dai costruttori di pneumatici rappresentati”.